Ermeneutica degli articoli 718 – 721 del codice penale

La definizione italiana del gioco d’azzardo è fornita, dal punto di vista legislativo, dall’articolo 721 del codice penale, che definisce “giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;”. Gli articoli 718 – 720 stabiliscono poi che il gioco d’azzardo, in luoghi diversi dai quattro casinò fisici, è sanzionato penalmente.

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