I cambiamenti introdotti
Il 13 dicembre scorso l’Ufficio Gioco a Distanza dell’ADM ha pubblicato una nuova versione del protocollo di comunicazione dell’Anagrafe Conti di Gioco, che aggiunge la gestione di alcuni parametri di responsible gambling. La nuova versione è codificata 2.0. Il protocollo viene ora identificato con la sigla PACG che sostituisce la sigla PGAD. La nuova versione è disponibile ai concessionari in ambiente di test dal 18 dicembre 2017 e sarà resa disponibile in ambiente di produzione a partire dal 13 febbraio 2018. La data di adozione obbligatoria da parte dei concessionari non è stata ancora fissata.
Sono introdotti i seguenti messaggi:
• 4.22 Aggiorna limite conto gioco
• 4.23 Interrogazione limiti conto gioco
• 4.24 Gestione autoesclusione trasversale
• 4.25 Elenco conti di gioco autoesclusi
• 4.26 Apertura conto di gioco persona fisica 2 (sostituisce il messaggio 4.1 Apertura conto di gioco persona fisica)
• 4.27 Apertura semplificata conto di gioco persona fisica 2 (sostituisce il messaggio 4.16 Apertura semplificata conto di gioco persona fisica)
• 4.28 Integrazione apertura semplificata conto di gioco persona fisica 2 (sostituisce il messaggio 4.17 Integrazione apertura semplificata conto di gioco persona fisica)
I messaggi 4.22 e 4.23 introducono l’acquisizione e gestione da parte dell’Anagrafe dei Conti di Gioco di ADM dei limiti di deposito. L’indicazione dei limiti sul sito del concessionario da parte del giocatore costituisce già oggi una condizione obbligatoria per il completamento della registrazione.
I messaggi 4.24 e 4.25 introducono l’applicazione dell’autoesclusione, richiesta da parte del giocatore al singolo concessionario, a tutti i concessionari dei giochi pubblici con partecipazione a distanza.
I messaggi 4.26, 4.27 e 4.28 recepiscono nei messaggi di registrazione del giocatore le modifiche conseguenti all’introduzione dei messaggi relativi ai limiti di deposito ed all’autoesclusione. L’introduzione dei nuovi messaggi relativi alla registrazione semplificata non deve essere interpretata come avvenuto superamento del vaglio posto a tale modalità dalla legislazione antiriciclaggio, novellata con la pubblicazione del decreto legislativo 80/2017, che si deve intendere ancora in corso da parte dell’ADM.
I cambiamenti introdotti dal PACG 2.0 riguardano in conclusione esclusivamente misure di rafforzamento della protezione del giocatore rispetto alla minaccia del gioco problematico.
La pubblicazione della circolare e dell’allegato protocollo hanno sollevato presso i concessionari dubbi interpretativi e problemi applicativi che invitano a un supplemento di analisi ed anche all’eventuale introduzione di integrazioni di quanto già disposto. Questo articolo fornisce un contributo all’interpretazione e individua taluni punti aperti anche proponendone la possibile soluzione.
I nuovi messaggi di acquisizione e gestione dei limiti di deposito
Con l’introduzione dei messaggi 4.22 e 4.23 diviene obbligatoria la trasmissione al sistema dell’ADM dell’informazione riguardante i limiti di deposito del giocatore.
La circolare indica tre specifici periodi temporali ammessi: il giorno, la settimana e il mese, che coincidono con quelli già correntemente adottati da tutti i concessionari. Va però osservato che le linee guida di certificazione vigenti stabiliscono che è accettata l’applicazione di “un solo limite con periodo temporale non inferiore alla settimana”. Il protocollo pare quindi in contraddizione con la linea guida, perché sembra ammettere l’applicazione anche del solo limite giornaliero. Tenuto conto che un limite giornaliero è, necessariamente, anche un limite settimanale (pari a sette volte l’importo del primo) potrebbe essere effettivamente rimossa la restrizione della linea guida. Qualora ADM volesse invece conservare l’obbligatorietà di adozione di almeno un limite su un periodo temporale almeno pari alla settimana si potrebbe a nostro avviso escludere il limite giornaliero (o più in generale di qualunque limite inferiore alla settimana) dall’obbligo della comunicazione col messaggio 4.22.
La norma specifica anche le modalità con le quali il periodo temporale va calcolato: il giornaliero dalla mezzanotte alla mezzanotte, il settimanale da lunedì a domenica, il mensile coincidente con il mese solare. Queste modalità sono effettivamente già adottate dai sistemi di alcuni provider e concessionari italiani. Ma la prassi internazionale del settore calcola generalmente la settimana come un periodo di sette giorni a decorrere dal giorno anche infrasettimanale della richiesta e adotta il periodo pari a 30 giorni, non il mese solare. Sembra irragionevole pretendere che gli operatori internazionali debbano modificare i propri sistemi, predisposti per servire con lo stesso sw e quindi con la stessa regola tutti i mercati internazionali. A nostro avviso dovrebbe essere consentita l’adozione in alternativa di entrambe le modalità di calcolo.
L’autoesclusione trasversale
In questo caso il cambiamento introduce una misura di responsible gambling nuova, di notevole rilievo. La decisione di autoesclusione espressa dal giocatore su un sito di un singolo concessionario dovrà essere trasmessa all’Anagrafe dei Conti di Gioco che, a seguito dell’acquisizione, ne imporrà trasversalmente l’applicazione a tutti i concessionari del gioco legale – fermo restando il diritto di prelievo – attraverso il diniego della convalida del messaggio di sub-registrazione.
La misura era auspicata e attesa, e consente di valorizzare la specificità del modello italiano che, unico al mondo, prevede il dialogo in tempo reale tra il sistema del concessionario e quello dell’ADM. Il provvedimento adottato con la pubblicazione del protocollo lascia però alcuni punti aperti che richiedono chiarimento.
La circolare prevede la comunicazione dell’auto-esclusione a tempo indeterminato, che può essere revocata dal giocatore non prima di 6 mesi (come già finora stabilito) e tre specifici periodi temporali di autoesclusione a tempo determinato, vale a dire: 30gg, 60gg e 90gg. In precedenza i periodi temporali dell’autoesclusione a tempo determinato erano liberamente individuati dal concessionario.
Riguardo alla sola autoesclusione a tempo indeterminato interpretiamo dalla circolare che l’ADM abbia deciso di prevedere 7 giorni di ritardo, imposti su tutti i conti di gioco, nell’effettiva riabilitazione del messaggio di sub-registrazione e, quindi, dell’accesso al gioco, rispetto alla data di comunicazione della revoca da parte del concessionario.
La circolare afferma che i conti di gioco autoesclusi possono, contemporaneamente, essere nello stato attivo, sospeso o bloccato. Quindi il sistema dell’ADM non interpreta la condizione di autoesclusione come uno stato aggiuntivo del conto di gioco e la gestisce invece come un parametro ortogonale a quello che individua lo stato. Pertanto il concessionario a seguito dell’autoesclusione del giocatore la comunica con il messaggio 4.24 ma non deve trasmettere anche un messaggio 4.5 – Cambio stato conto di gioco, a differenza di quanto riteniamo fosse generalmente fatto finora, portando il conto di gioco nello stato “sospeso”, nel sistema di ADM.
Il concessionario interessato utilizzerà il messaggio 4.24 per la comunicazione sia della attivazione di autoesclusione sia della cessazione dell’autoesclusione, al termine del periodo prestabilito nel caso di autoesclusione a tempo determinato oppure a seguito della richiesta del giocatore accolta dal concessionario nel caso di autoesclusione a tempo indeterminato.
Il concessionario potrà integrare la lista dei giocatori autoesclusi da altri concessionari utilizzando il messaggio 2.25. Al riguardo si osserva che sarà presumibilmente necessario per il concessionario prevedere una routine che aggiorni frequentemente questa lista, per essere in condizione di ottemperare all’obbligo di escludere tali giocatori dalla trasmissione di mail e comunicazioni a carattere promozionale. Sarebbe utile una precisazione da parte dell’ADM riguardo alle modalità da adottare.
La circolare prevede che “il concessionario può autoescludere trasversalmente solo Persone Fisiche che hanno o hanno avuto un conto con esso stesso”. Ci aspetteremmo che per autoescludersi il giocatore debba essere stato identificato come titolare di un conto di gioco, attraverso il login o quanto meno telefonicamente, e che debba quindi disporre di un conto di gioco (non chiuso). La previsione che il giocatore possa auto-escludersi trasversalmente presso un concessionario con il quale ha avuto in passato ma non ha più un conto lascia perplessi. Riteniamo che tale enunciato della disposizione individui i concessionari che hanno titolo ad accettare non solo l’autoesclusione ma anche la revoca dell’autoesclusione trasversale. In tal caso potrebbe trattarsi anche di un concessionario con il quale il giocatore “ha avuto un conto” o forse meglio aveva un conto all’atto dell’autoesclusione, successivamente chiuso. Osserviamo al riguardo che il concessionario, secondo le linee guida di certificazione, deve disporre di una “speciale procedura di identificazione” con la quale dovrebbe anche valutare l’eventuale esistenza di elementi che sconsigliano la rimozione dell’esclusione. Ci sembrerebbe pertanto opportuno che la funzione di accettazione della revoca dall’esclusione trasversale sia esercitabile dai soli concessionari che hanno avuto già precedentemente all’autoesclusione un rapporto di conto di gioco con il giocatore e che pertanto dispongono di elementi per valutarne il comportamento di gioco.
Pare indubbio che il concessionario abbia la facoltà di escludere di propria iniziativa il giocatore se questo manifesta un comportamento di gioco problematico, ancorché tale motivazione non sia espressa nel contratto di conto di gioco tra i casi di esclusione richiamati dal paragrafo 2.4.5 (Esclusione forzata del concessionario) delle linee guida di certificazione. In tal caso non si tratta però di autoesclusione. Assumiamo che non debba in tal caso essere trasmesso il messaggio 4.24. Riteniamo conseguentemente che sia opportuna la trasmissione del messaggio 4.5, per il cambio dello stato del conto di gioco da attivo a sospeso.
Sembra che non sia stata prevista una auto-esclusione non trasversale, limitata cioè al solo concessionario presso il quale il giocatore esercita l’opzione. Ora, la circolare ha introdotto limitazioni alle durate ammesse dell’autoesclusione a tempo determinato, che sono tre, pari a 30gg, 60gg e 90gg, mentre finora alcuni concessionari hanno previsto anche altre durate, in particolare sia superiori a 90gg sia inferiori a 30gg. Al riguardo, a nostro avviso dovrebbe essere presa in considerazione l’opportunità di aggiungere uno o più periodi temporali superiori a 90gg, ad esempio 120gg.
Riteniamo che il concessionario dovrebbe avere invece la facoltà di adottare l’autoesclusione “locale”, riferita cioè al solo sito sul quale l’opzione viene esercitata (o anche, eventualmente, al singolo gioco), per periodi di durata inferiore a 30gg . La messa a disposizione di durate brevi dell’autoesclusione, ad esempio 7gg o 24H, costituiscono un servizio utile per il giocatore, pur se hanno significato e ragione differente da quelle più prolungate. In tal caso il giocatore non intende cessare la pratica del gioco, intende invece imporsi una pausa, ad esempio per proteggersi in una fase nella quale ha perso lucidità e autocontrollo (nel poker si usa dire che è “in tilt”). Il concessionario in tal caso a nostro avviso dovrebbe trasmettere il messaggio 4.5 di cambiamento dello stato del giocatore da attivo a sospeso.
Non ci sembra invece che costituisca una significativa limitazione la rinuncia alla messa a disposizione del giocatore dell’autoesclusione “locale” per periodi di 30gg o più per eventuali causali diverse dall’autotutela rispetto al gioco problematico.
L’attivazione delle nuove funzioni
Come già osservato la data obbligatoria di adozione dei nuovi messaggi non è stata fissata. Inoltre, la circolare non chiarisce espressamente se gli obblighi di trasmissione dei limiti di deposito e delle disposizioni di autoesclusione riguardino anche il pregresso. Ci risulta però che sia questa l’intenzione dell’ADM. Pertanto, se sarà confermato, il concessionario dovrebbe produrre un batch di messaggi PACG per la comunicazione dei limiti di deposito e delle eventuali autoesclusioni di tutti i giocatori che dispongono di un conto di gioco in stato attivo, sospeso, bloccato o (in questo caso anche) chiuso.
Conclusioni
Questo articolo fornisce chiarimenti interpretativi e suggerimenti per l’adozione di affinamenti delle nuove disposizioni sui principali punti riguardanti le innovazioni introdotte, che hanno suscitato dubbi presso gli operatori. Non è tuttavia sufficiente a surrogare l’intervento da parte dell’Ufficio Gioco a Distanza al fine di consentire ai concessionari di introdurre i necessari cambiamenti dei propri sistemi.