(Post published in English also)
Come previsto dalla legge di Stabilità, in data 15 gennaio, l’ADM ha pubblicato il disciplinare di raccolta delle scommesse che dovrà essere sottoscritto non oltre il 28 febbraio 2015 da parte dei soggetti che decideranno di aderire alla regolarizzazione (“soggetti che comunque offrono scommesse con vincita in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi anche esteri senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’ADM”).
La disciplina ha chiarito alcuni aspetti della “sanatoria”, in parte già anticipati dall’ADM nei colloqui informali dopo la pubblicazione avvenuta il 5 gennaio del “Modello” con il quale i soggetti che regolarizzano dovranno dichiararne l’intenzione entro il 31 gennaio 2015.
Sulla base delle reazioni manifestate dai principali bookmaker “senza concessione”, sembra dubbio che la posizione di perplessità che avevano espresso dopo la pubblicazione della legge possa cambiare, a meno di significativi colpi di scena o, almeno, chiarimenti e rassicurazioni da parte dell’ADM.
La disciplina pubblicata prevede due schemi alternativi. È consentito al singolo CTD di divenire un punto aggiuntivo della rete delle scommesse di un Concessionario esistente, con funzioni analoghe a quelle di un punto di vendita attuale. Però in questo caso è il CTD che sottoscrive il disciplinare con l’ADM, a differenza del caso dei punti di vendita assegnati con i precedenti bandi.
Sembra che una quota parte significativa dei CTD, ancorché minoritaria, intenda aderire alla sanatoria secondo tale schema, abbandonando pertanto il bookmaker estero per conto del quale ha finora operato. È presumibile che si tratti prevalentemente di CTD non appartenenti alle reti più ampie e consolidate. Con questo schema sarebbe consentito ai Concessionari attuali di realizzare a basso costo un ampliamento significativo delle proprie reti attuali. Pare che alcuni dei maggiori concessionari stia definendo un considerevole numero di accordi in tal senso.
Con il secondo schema è consentito al bookmaker (ma anche ad un singolo CTD che voglia operare in modo indipendente) di esercitare la raccolta delle scommesse attraverso la propria rete affiliata, con regole del tutto analoghe a quelle vigenti per gli attuali concessionari.
Il disciplinare riguardante tale schema è pressoché identico alla convenzione di concessione del bando del 2012. Il bookmaker che aderisce dovrà possedere tutti i requisiti e sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti per gli attuali concessionari. Anche le regole tecniche sono identiche, salvo per i requisiti e le dotazioni minime del punto di raccolta.
Come nel caso degli attuali concessionari l’operatore potrà collegarsi direttamente al sistema di Sogei a condizione che disponga di almeno 50 punti, diversamente dovrà avvalersi di un Fornitore del Servizio di Collegamento abilitato per il trasporto dei dati. Si è tenuto conto della complessità tecnica del progetto di collegamento di un ampio numero di punti di vendita al sistema di Sogei. Il bookmaker che aderisce avrà infatti fino ad una anno di tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare per l’attivazione della rete di raccolta.
In tutti i casi l’autorizzazione alla raccolta da parte del punto di vendita è subordinata al rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del TULPS da parte della Questura competente.
Anche se i provvedimenti pubblicati hanno chiarito la volontà del Governo e dell’ADM di perseguire l’ingresso nel sistema regolato delle reti integrate degli attuali bookmaker esteri, permangono dubbi sul successo dell’operazione.
Tenuto conto di tale volontà e al fine di evitare un insuccesso sarebbero auspicabili ulteriori sforzi volti a fornire le rassicurazioni e a rimuovere gli ostacoli riguardo agli aspetti che sono avvertiti come problematici, che sono stati espressi dai principali bookmaker, anche attraverso gli organi di stampa. Il confronto chiesto da alcuni bookmaker esteri potrebbe essere anche nell’interesse dello Stato. Il tempo è però molto scarso.
L’approfondimento di questi aspetti problematici sarà oggetto del prossimo post, anche alla luce dell’attesa pubblicazione, il 22 gennaio, della sentenza della Corte Suprema Europea riguardo al presunto profilo discriminatorio del bando delle scommesse del 2012.